Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).

      1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero dei titoli equipollenti riconosciuti

 

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in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'iscrizione degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».